Ripartizione delle spese straordinarie per i figli
Ecco una recente pronunzia della Cassazione sulla ripartizione delle spese tra i genitori: il riparto delle spese straordinarie dev'essere proporzionale alle risorse (redditi e patrimoni) dei genitori (e non sempre al 50%). ReMida Famiglia applica questo criterio, calcolando automaticamente le percentuali.
Spese straordinarie per i figli proporzionali ai redditi
Cass. Civ., Sez. VI-I, ord. 10 maggio 2022 n. 14813
Data udienza: 13/04/2022 Data Deposito: 10/05/2022
Contesto: divorzio
Spese straordinarie per i figli
Quesito: Riparto in proporzione dei redditi ovvero riparto al 50%, come condebitori solidali
Soluzione corretta: riparto in proporzione dei redditi accertati
Conferma C.A. Firenze 02-02-2021 - spese straordinarie 80% a carico LUI e 20% a carico LEI
Principio espresso:
Il riparto delle spese straordinarie per i figli non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, (il principio in tema di debito solidale), ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura.
Riferimenti normativi: Art. 337 ter c. 4 c.c. - artt. 709 ter e 739 cod. proc. civ.; art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
Precedente: Cass. Civ., Sez. I, 5/4 -18/07/2019, n. 19455 prescrive che (nel giudizio di merito) debba essere effettuata un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori e che la ripartizione delle spese (ordinarie) va fatta con specifica valutazione, comparazione ed indicazione delle reciproche condizioni patrimoniali dei genitori al fine di determinare correttamente, tenuto conto di tutti gli elementi indicati nell’art. 337 ter c.c., il contributo di ciascuno al mantenimento del figlio ancora minorenne».
Reddito LUI - condizione patrimoniale migliore con conseguimento di “utilità”
Reddito LEI - disoccupata
Vedi conf. Cass. 01/03/2018 n. 4811; 10-07-2013, n. 17089.; vedi Cass. civ., sez. I, 02-08-2013, n. 18538.
Nota Illustrativa
La ripartizione delle spese straordinarie per i figli dev’essere proporzionale alle risorse economiche dei genitori. (Cass. 10 maggio 2022 n. 14813)
La ripartizione tra i genitori delle spese per il mantenimento dei figli ha come riferimento normativo tre articoli del codice civile:
art. 148 c.c. «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere…»
art 316-bis c.c. «I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.»
art. 337-ter 4° co. (in regime di separazione) «ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito»
art. 6 co. 2 L.898/1970 (divorzio) «Il Tribunale … applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile»
I genitori possono accordarsi per la ripartizione delle spese (art. 316-ter c.c. «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti»), ma il giudice, nella determinazione giudiziale, deve sempre far riferimento al principio generale di proporzionalità tre le “sostanze” e i “redditi”.
La prassi giudiziaria spesso prevede la ripartizione nella misura della metà, quand’anche l’accertamento delle rispettive risorse economiche evidenzi una diversa proporzione tra i genitori.
Va, quindi, accolta con molta attenzione la recente pronunzia giudiziaria della Corte di Cassazione in tema di ripartizione delle spese straordinarie dei figli (Cass. 10 maggio 2022 n. 14813) che ha messo in evidenza una prassi che (erroneamente) le ripartisce salomonicamente al 50%.
Il criterio (50% ciascuno) sembrerebbe fondato sulla considerazione che i genitori sarebbero obbligati solidali.
Negli atti giudiziari (ma purtroppo anche frequentemente in atti di separazione o divorzi consensuali) la indicazione «le spese straordinarie al 50%» non rende giustizia alla realtà economica dei coniugi e rende ingiusta e insopportabile una semplicistica ripartizione "a metà" delle spese straordinarie, sovente davvero ingenti.
La proporzione tra le risorse (redditi e patrimoni) dei genitori da impegnare per le spese straordinarie dei figli deve corrispondere (come ribadito dalla Cassazione) a quella per le spese ordinarie.
Per tale corretta applicazione del criterio occorre fare una proporzione comparativa tra i redditi dell'uno e dell'altro genitore.
Esempio: LUI, dirigente industriale, ha un reddito disponibile per i figli netto mensile di € 4.800 e LEI, insegnante, di € 1.600.
Si sommano i redditi (4.800+1.600=6.400). Si divide il reddito di lui per la SOMMA. 4.800/6.400=0,75, che indica nel 75% la percentuale di LUI. Ne consegue che LEI ha il 25% del reddito complessivo del nucleo familiare. Ecco la ripartizione corretta. Non si parla di cifre, ma solo di proporzioni percentuali.
Il metodo informatico ReMida Famiglia rispetta questo principio fondamentale e attribuisce la medesima percentuale di ripartizione ( considerando i redditi di entrambi).
Qui il link al PDF dell'Ordinanza
Il nostro Autore, Pres. Gianfranco D'Aietti, ha pubblicato su LinkedIn un post che sta ricevendo numerosi consensi.
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