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L’assegno divorzile delle Sezioni Unite spiegato in un video

I criteri delle Sezioni Unite per l'assegno divorzile

ReMida Famiglia ha introdotto una nuova funzionalità che tiene conto dei criteri introdotti dalla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di assegno divorzile.

Le Sezioni Unite hanno superato la rigida distinzione tra i criteri attributivi (se riconoscere un assegno) e determinativi (quale cifra riconoscere) per introdurre i seguenti criteri:

  1. criterio assistenziale che impone la valutazione dell'adeguatezza comparata dei mezzi economico patrimoniali
  2. criterio compensativo (per il coniuge più debole) che valuta se lo squilibrio economico sia riconducibile alle scelte della vita matrimoniale
  3. criterio risarcitorio che valuta le ragioni della rottura del vincolo del matrimonio (valutazione di responsabilità personale c.d. "colpa")

Valutazione coordinata dei 3 criteri

Tutti i tre distinti criteri previsti dall'art. 5 comma 6 della legge del divorzio devono ora essere valutati in coordinamento tra loro; prima dagli avvocati con i loro clienti, poi in contraddittorio con la controparte e, infine, in dialettica con il giudice.

Il nuovo modulo informatico segue lo svolgimento del ragionamento della Corte Suprema valutando la sussistenza del criterio assistenziale e in caso di risposta affermativa tutti gli altri indicati dalla legge. Preliminarmente si deve valutare se sussiste o meno una rilevante sperequazione tra le risorse economiche (reddituali e patrimoniali) dei coniugi che stanno per divorziare. Il sistema propone una sintetica valutazione economica. Solo se si ravvisa lo squilibrio si passano ad esaminare i tre criteri.

Il sistema ReMida propone 12 domande. A ciascuna si può rispondere SI/NO oppure anche aprire una scala di dettaglio per scegliere una quantificazione convenzionale. Se si sceglie un valore specifico, la descrizione verbale di quel valore entra in una motivazione che viene stampata alla fine. Per ciascun criterio il sistema offre una risposta. La combinazione delle risposte produce una relazione ragionata (scritta) semplice ed efficace. Tale relazione potrà essere adoperata in vario modo da ciascun professionista.

L'avvocato la utilizza come parere per il proprio cliente, come argomentazione con i propri colleghi avversari e argomento di convincimento al giudice per le decisioni che deve prendere.Il mediatore familiare potrà utilizzarlo come argomento di persuasione per la coppia.Il giudice potrà utilizzarla esaminando i vari criteri (presentatigli in griglie standard) in un colpo d'occhio sinottico e come base (predisposta nei suoi elementi essenziali) per la motivazione dei propri provvedimenti.

Il dato normativo - art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970 Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

La giurisprudenza La sentenza delle Sezioni Unite ha superato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio. Tutti i criteri previsti dall'art. 5 comma 6 della legge del divorzio (criterio economico-assistenziale, quello compensativo e quello risarcitorio) devono essere valutati in coordinamento tra loro sia con riguardo all'an che al quantum.